TIPO DI RIFIUTI

Siamo autorizzati alla gestione dei seguenti rifiuti:

1) RIFIUTI CERAMICI E INERTI

170904 (codice speculare): rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
170101: cemento
170102: mattoni
170103: mattonelle e ceramiche

TIPOLOGIA: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali i calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto

PROVENIENZA: attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o RAU, manutenzione reti, attività di produzione di lastre e manufatti in fribrocemento.

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto

ATTIVITA’ DI RECUPERO: recupero ambientale (R13-R5-R10)

ACCERTAMENTI ANALITICI PREVISTI:
- CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO (solo per CER 170904)
- TEST DI CESSIONE SUL RIFIUTO TAL QUALE (ALL. 3 D.M. 05/02/1998)
PUO’ ESSERE RICHIESTA ANALISI SPECIFICA SU AMIANTO (ES. DEMOLIZIONE PROVENIENTE DA SITI PRODUTTIVI)

- Facsimile FIR


2) TERRE E ROCCE / MATERIALE DI SCAVO

170504 (codice speculare): terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503

TIPOLOGIA: terre e rocce di scavo

PROVENIENZA: attività di scavo

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica

ATTIVITA’ DI RECUPERO: recupero ambientale (R10)

ACCERTAMENTI ANALITICI PREVISTI:
- TEST DI CESSIONE SUL RIFIUTO TAL QUALE (ALL. 3 D.M. 05/02/1998)
- CLASSSIFICAZIONE RIFIUTO, VERIFICA CSC (COLONNA A - TAB 1 ALL. 5 TITOLO V PARTE IV, D.LGS. 152/06)

- Facsimile FIR

SOTTOPRODOTTO: materiale di scavo -> D.P.R. 121/2017 - (art. 184 bis co.1 d.lgs. 152/06)

ATTENZIONE:

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 183 del 7 agosto 2017 è stato pubblicato Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 che approva il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 133/2014.
Il DPR entra in vigore il 22 agosto 2017 e abroga la precedente normativa sulle terre e rocce da scavo (D.M. n. 161/2012 + D.LGS. n. 152/2006 art. 184-bis, comma 2-bis + D.L. n. 69/2013 artt. 41, comma 2, e 41-bis).

Dal 22/08/17 il D.P.R. 121/2017 disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo come SOTTOPRODOTTI provenienti da:

- cantieri di piccole dimensioni: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 mc, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a VIA o AIA → si applica art. 21 D.P.R. (DICHIARAZIONE DI UTILIZZO – SCARICA MODULO)

- cantieri di grandi dimensione: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 mc prodotte nel corso di attività o opere NON soggette a VIA o AIA → si applica art. 21 D.P.R. (DICHIARAZIONE DI UTILIZZO –SCARICA MODULO)

La dichiarazione di utilizzo deve essere trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo a: 1) Comune del luogo di produzione e 2) ARPA territorialmente competente.

- cantieri di grandi dimensione: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 mc prodotte nel corso di attività o opere soggette a VIA o AIA → si applica art. 9 D.P.R. (PIANO DI UTILIZZO)

- Il TRASPORTO delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti deve essere accompagnato dalla documentazione indicata nell’ALLEGATO 7 D.P.R. (SCARICA MODULO) in triplice copia: una copia per il proponente, una per il trasportatore ed una per il destinatario. La copia deve essere conservata da tutti i soggetti elencati per 3 anni.

- Al termine dei lavori di gestione delle terre e rocce come sottoprodotti o COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL PIANO O DELLA DICHIARAZIONE DI UTILIZZO, l’esecutore o il produttore dell’opera devono trasmettere la DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (ALLEGATO 8 D.P.R. – SCARICA MODULO) anche solo in via telematica, a: 1) Comune del luogo di produzione; 2) Comune del sito di destinazione; 3) ARPA territorialmente competente. La dichiarazione deve essere conservata per 5 anni.

Ricorda: l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nei termini, comporta la cessazione con effetto immediato della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

• ATTIVITA' DI RECUPERO: recupero ambientale (R10)

ACCERTAMENTI ANALITICI PREVISTI:

- CSC (COLONNA A - TAB 1 ALL. 5 TITOLO V PARTE IV, D.LGS. 152/06) (SEMPRE)

- SOLO IN CASO DI PRESENZA DI MATERIALI DI RIPORTO NEL MATERIALE DI SCAVO (la quantità deve essere ≤ 20% in peso - art. 4, co. 3 D.P.R.) → TEST DI CESSIONE (ALL. 3 D.M. 05/02/98 - escluso il parametro amianto)→ Parametri da considerare: CSC acque sotterranee di cui alla TABELLA 2, ALL.5, TIT. V, PARTE IV D.LGS. 152/2006

- Per il parametro amianto si applica TAB 1, ALL. 5, TIT. V, PARTE IV D.LGS. 152/2006

 

 

Vedi documentazione ARPA Lombardia  Arpa Lombardia